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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26503 - pubb. 21/01/2022.

Gli speciali poteri del tribunale di cui ai commi 3 e 6 dell'art. 185 l.f. si giustificano solo in presenza di proposte presentate da creditori


Tribunale di Viterbo, 18 Novembre 2021. Pres. Turco. Est. Geraci.

Concordato preventivo – Poteri del tribunale in sostituzione del debitore e di revoca e sostituzione dell'organo amministrativo – Ambito di applicazione


La possibilità per il tribunale di attribuire al commissario giudiziale del concordato preventivo i poteri necessari  a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti o di procedere alla revoca dell'organo amministrativo nominando un amministratore giudiziario è ravvisabile nei soli casi in cui la proposta omologata sia stata presentata da uno o più creditori.

Infatti, l'art. 185 l.f. (che tali previsioni contiene) precisa che il debitore è tenuto “a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta di concordato presentata da uno o più creditori, qualora sia stata approvata e omologata" e i successivi commi 4 e 6 del medesimo articolo, nel regolare le attribuzioni riservate al tribunale, fanno espresso riferimento alla “suddetta” proposta ossia alla proposta indicata nel precedente comma 3 presentata da uno o più creditori.

Al criterio ermeneutico letterale deve aggiungersi quello sistematico, poiché tali previsioni sono state introdotte dal d.l. 83/2015 allo scopo di incentivare la presentazione di proposte da parte di soggetti diversi dal debitore, prevedendo, in detta ipotesi, la possibilità di attuare “in forma specifica” le previsioni contenute nella proposta omologata. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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