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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26841 - pubb. 16/03/2022.

L'obbligatorietà del concordato opera anche con riferimento agli effetti dilatori e alle modalità di soddisfazione dei crediti


Tribunale di Brescia, 12 Febbraio 2022. Est. Baldissera.

Concordato preventivo - Obbligatorietà - Conseguenze


L'obbligatorietà del concordato preventivo opera non solo con riferimento agli effetti, remissori o comunque modificativi dei rapporti obbligatori previsti nel piano omologato, ma anche con riferimento agli effetti dilatori e alle modalità di soddisfazione ivi previste.

Ne consegue la necessità di tutelare la par condicio creditorum anche (e soprattutto) nella fase di esecuzione del concordato liquidatorio omologato, che impone di escludere senz’altro che un singolo creditore possa pretendere di essere pagato - dalla società o dal liquidatore - a sua semplice richiesta facendo valere la scadenza originaria del proprio credito, o che possa soddisfarsi coattivamente con azioni esecutive individuali, aggredendo i beni della società destinati invece alla liquidazione concorsuale; detto creditore dovrà piuttosto rispettare e attendere i tempi legati alla liquidazione dell’attivo, secondo le vincolanti dilazioni previste nel piano e i relativi riparti.

I citati limiti sostanziali all’esercizio del diritto, inteso come effettiva possibilità di soddisfazione, rendono dunque il credito inesigibile. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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