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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27317 - pubb. 19/05/2022.

Mancato rispetto del termine perentorio per la pubblicazione dell'avviso di vendita sul portale delle vendite pubbliche


Cassazione civile, sez. III, 14 Marzo 2022, n. 8113. Pres. Vivaldi. Est. Fanticini.

Esecuzione forzata - Pubblicità sul portale delle vendite pubbliche - Mancato rispetto del termine ex art. 631- bis c.p.c. - Mancato rispetto del termine per l’anticipazione delle spese necessarie per la pubblicità - Conseguenze - Differenza


Il mancato rispetto del termine perentorio per la pubblicazione dell'avviso di vendita sul portale delle vendite pubbliche determina l'estinzione (tipica) dell'esecuzione forzata ex art. 631-bis c.p.c., mentre il mancato rispetto di quello ordinatorio per l'anticipazione delle spese di pubblicità (incluso il contributo per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche prescritto dall'art. 18-bis del d.P.R. n. 115 del 2002) comporta l'impossibilità per la parte di compiere l'atto indispensabile per la prosecuzione del processo esecutivo, e la conseguente pronuncia di improseguibilità dello stesso. (massima ufficiale)

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