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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27899 - pubb. 21/09/2022.

Nomina dell’arbitro in materia societaria: al Presidente del Tribunale si sostituisce il Presidente della sezione specializzata in materia di impresa


Appello di Firenze, 07 Giugno 2022. Pres., est. Mariani.

Arbitrato - Materia societaria - Nomina dell’arbitro - Presidente della sezione specializzata in materia di impresa


Nel procedimento di nomina dell’arbitro in materia societaria sussiste una competenza funzionale attribuita per legge al Presidente del Tribunale, cui deve sostituirsi necessariamente il Presidente della sezione imprese del tribunale competente per territorio; l’assunto è fondato sulla base dell’art. 810 c.p.c., che si occupa del procedimento di nomina degli arbitri, e che prevede al comma 4 la applicabilità delle disposizioni di cui ai commi 1-3 anche alle ipotesi di potere di nomina dell’arbitro conferito direttamente all’autorità giudiziaria. Vi è pertanto un richiamo alle fattispecie in cui è stabilita la competenza del Presidente del tribunale, attributiva quindi per legge di una competenza che deve intendersi effettuata, ai sensi della norma speciale di cui al citato art. 5, nel caso di arbitrato in materia societaria, in testa al Presidente della sezione specializzata. (Francesco Ferrini) (riproduzione riservata)


Conforme alla sentenza Tribunale Mantova, 15 Ottobre 2013

Segnalazione dell'Avv. Francesco Ferrini