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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27907 - pubb. 22/09/2022.

Liquidazione Controllata e prededuzione del compenso del professionista


Tribunale di Pavia, 09 Settembre 2022. Pres. Rizzi. Est. Rocca.

Liquidazione Controllata – Compenso del professionista che assiste il debitore – Prededucibilità – Sussistenza – Parametri di calcolo secondo il DM 55/2014 – Criteri


In riferimento alla liquidazione controllata ex art. 268 CCII, va riconosciuta la prededuzione del compenso del professionista che assiste il debitore, da calcolarsi secondo i parametri del D.M. 55/2014, applicando quale valore del procedimento l’attivo dichiarato dal debitore messo a disposizione della procedura. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata) (1)


(1) Il provvedimento conferma l’orientamento già assunto in precedenza dal Tribunale di Pavia (cfr. Tribunale di Pavia 1° marzo 2021, in questa Rivista), nel senso del riconoscimento della prededuzione al professionista che ha assistito il debitore nella domanda di apertura della Liquidazione Controllata.
Nel Codice della Crisi il legislatore ha dedicato una norma ad hoc alle prededuzioni, l’art. 6 CCII, in cui si menzionano come prededucibili, tuttavia, solo i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall’OCC, non anche i crediti dei professionisti che assistono il debitore.
Dovrebbe concludersi che il legislatore abbia optato per l’eliminazione del criterio generale del credito sorto “in funzione” della procedura, per riservare la prededucibilità i) ai soli crediti espressamente qualificati come tali dalla legge, ii) alle altre ipotesi contemplate nell'art. 6 CCII, quest’ultime da intendersi come tassative ed insuscettibili di applicazione estensiva o analogica ad altre fattispecie non espressamente previste, tra cui non figura, appunto, il compenso del legale che assiste il sovraindebitato.
Tuttavia, va rilevato il dato normativo di segno opposto, rappresentato dal secondo comma dell’art. 277 CCII dettato in tema di Liquidazione Controllata per cui “i crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno e ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti”, che riprende la vecchia formulazione dell’art. 14-duodecies l. 3/2012 (e dell’art. 13 comma 4-bis), ripristinando i criteri generali di occasionalità e funzionalità ai fini della prededucibilità dei crediti.
La specialità della norma dell’art. 277 CCII rispetto alla previsione generale contenuta all’art. 6 CCII dovrebbe far ritenere - come dispone il Tribunale di Pavia nella pronuncia in rassegna - che il credito del professionista che assiste il debitore nella domanda di liquidazione controllata sia prededucibile.
Peraltro, la sentenza in commento rinvia alle indicazioni adottate dal Tribunale in data 28.2.2019, destinate ad essere rimeditate, fondando esse la prededucibilità del compenso del legale sull’assunto della difesa tecnica obbligatoria nella presentazione dell’istanza, oggi superata dalla espressa previsione dell’art. 269 CCII che stabilisce che il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore, con l’assistenza dell’OCC, senza necessità del difensore (al pari della Ristrutturazione dei Debiti del consumatore sovraindebitato). (Astorre Mancini)

Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini, mancini@studiomanciniassociati.it


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