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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28258 - pubb. 24/11/2022.

Il dolo processuale revocatorio richiede un'attività intenzionalmente fraudolenta


Cassazione civile, sez. I, 21 Ottobre 2022. Pres. Valitutti. Est. Scotti.

Dolo processuale revocatorio - Condizioni - Artifici o raggiri diretti a impedire la difesa della parte o l'accertamento della verità - Necessità - Fattispecie


Il dolo processuale revocatorio non è integrato dalla mera violazione dell'obbligo di lealtà e probità previsto dall'art. 88 c.p.c., né dalle allegazioni false, dalle reticenze o dal mendacio, occorrendo ai fini della configurazione dalle fattispecie - per contro - un'attività intenzionalmente fraudolenta, che si concretizzi in artifizi o raggiri soggettivamente diretti e oggettivamente idonei a paralizzare la difesa avversaria e ad impedire al giudice l'accertamento della verità, così pregiudicando l'esito del procedimento. (Nella specie, la S.C. ha qualificato quale ipotesi di dolo revocatorio il deposito di comparsa e memoria difformi da quelle contenute nel fascicolo d'ufficio, ritualmente depositate con timbro della cancelleria). (massima ufficiale)