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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28375 - pubb. 13/12/2022.

La Corte costituzionale respinge l’eccezione sollevata dal Tribunale di Udine di illegittimità costituzionale dell’art. 202 l.f. in tema di accertamento dello stato di insolvenza della società cooperativa in LCA


Corte Costituzionale, 12 Aprile 2022. Pres. Amato. Est. Petitti.

Fallimento e procedure concorsuali - Cooperative - Società cooperativa sottoposta a liquidazione coatta amministrativa - Accertamento giudiziario dello stato di insolvenza non preventivamente dichiarato - Previsione che, ai fini della pronuncia della sentenza di accertamento dello stato di insolvenza, il tribunale prescinde dalla considerazione dei requisiti soggettivi richiesti per la dichiarazione del fallimento di un imprenditore costituito in altra forma giuridica e, in particolare, di una società lucrativa


Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Udine, dell’art. 202, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui prevede che il tribunale deve pronunciare sentenza di accertamento dello stato di insolvenza della società cooperativa sottoposta a liquidazione coatta amministrativa anche in assenza dei requisiti soggettivi richiesti per la dichiarazione del fallimento di un imprenditore costituito in altra forma giuridica e, in particolare, di una società lucrativa.

La disposizione censurata violerebbe gli artt. 3 e 45 della Costituzione, per la disparità di trattamento che determina in pregiudizio della singola società cooperativa e per i negativi riflessi che ne derivano sulla cooperazione in generale. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)