ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28483 - pubb. 29/12/2022.

Oneri probatori del creditore che chiede l’ammissione al passivo di credito fondato su contratto di mutuo


Cassazione civile, sez. I, 16 Novembre 2022, n. 33724. Pres. Cristiano. Est. Pazzi.

Fallimento – Domanda di ammissione al passivo – Credito basato su contratto di mutuo – Oneri probatori del creditore


Il creditore che agisce in sede di verifica del passivo fallimentare in base a un contratto di mutuo è tenuto a fornire la prova dell'esistenza del titolo, della sua anteriorità al fallimento (mediante documento avete data certa) e della disciplina dell'ammortamento, con le scadenze temporali e con il tasso di interesse convenuti, mentre la produzione del piano di ammortamento non costituisce elemento indefettibile della prova del residuo credito da mutuo, specie ove i requisiti costitutivi delle reciproche obbligazioni, e in particolare quella restitutoria, risultino dalla chiara previsione contrattuale, dalla natura delle rate e dalla prevedibilità del loro importo per quota di interessi separata rispetto al capitale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)