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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28570 - pubb. 20/01/2023.

Alle procedure concorsuali di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla l. n. 3 del 2012, pendenti alla data del 15 luglio 2022, si applica la sospensione feriale dei termini


Cassazione civile, sez. I, 07 Dicembre 2022. Pres. Cristiano. Est. Vella.

Procedure di sovraindebitamento di cui alla l. n. 3 del 2012 - Sospensione feriale dei termini - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Art. 9 del d.lgs. n. 14 del 2019 - Valore interpretativo - Esclusione


Alle procedure concorsuali di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla l. n. 3 del 2012, pendenti alla data del 15 luglio 2022, si applica la sospensione feriale dei termini di cui all'art. 1 della l. n. 742 del 1969, non venendo in rilievo, per esse, l'art. 92 del r.d. n. 12 del 1941, richiamato dall'art. 3 della l. n. 742 del 1969 cit. con riguardo al procedimento di fallimento, e non essendo ad esse applicabile, nemmeno in via interpretativa, l'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 14 del 2019 e succ. modif. ed integr. (codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), che esclude di regola, salvo diverse disposizioni, la sospensione feriale dei termini per tutti i procedimenti in esso regolati, comprese le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, ora disciplinate nel Capo II del Titolo IV del d.lgs. medesimo. (massima ufficiale)

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