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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28646 - pubb. 03/02/2023.

La Cassazione sulla sovrapponibilità della sospensione feriale dei termini con quella disposta a seguito dell’epidemia COVID-19


Cassazione civile, sez. V, tributaria, 24 Gennaio 2023. Pres. Virgilio. Est. D'Aquino.

Processo civile – Procedimento tributario – Sospensione feriale dei termini – Sospensione COVID-19 – Sovrapponibilità


Deve essere confermata la giurisprudenza di questa Corte che ritiene cumulabili il periodo di sospensione dei termini determinato dall’epidemia COVID-19 con quello feriale (si veda, ex multis, Cass., 29 ottobre 2021, n. 30878; Cass., Sez. I, 13 agosto 2021, nn. 22913, 22915), ove si afferma che «la relazione diacronica tra le due fattispecie legali di sospensione è del resto coerente con la ratio dell'intervento legislativo in materia di emergenza epidemiologica, poiché le esigenze oggettive di natura sanitaria che hanno giustificato (anche) la sospensione dei termini per un determinato periodo di tempo non vengono meno, ovviamente, quando si tratti di attività da compiere in un termine che sia stato già prorogato in precedenza per altra ragione» (Cass., Sez. VI, 27 ottobre 2021, n. 30397; Cass., Sez. VI, 28 settembre 2021, n. 29624).  


Al riguardo, va inoltre osservato che la Corte di giustizia dell’Unione europea ha ritenuto, in fattispecie del tutto sovrapponibile, che una normativa processuale nazionale che abbia l’effetto di interrompere un termine di impugnazione rispetta il principio di effettività, qualora appaia giustificata dall’obiettivo di garantire il rispetto dei diritti della difesa del convenuto senza rendere eccessivamente difficile il recupero rapido ed efficace dei crediti, come nel caso di una normativa nazionale che abbia sospeso i termini processuali per cinque settimane per la pandemia da COVID-19, normativa che deve ritenersi non ostativa agli articoli 16, 20 e 26 Reg. n. 1896/2006/CE (CGUE 15 settembre 2022, Uniqa, C-18/21, punti 38, 39 e 41). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)