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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29211 - pubb. 25/05/2023.

Le Sezioni Unite hanno stabilito la giurisdizione tedesca sulla domanda volta ad ottenere la cessazione di turbative poste in essere dal curatore


Cassazione Sez. Un. Civili, 13 Aprile 2023. Pres. Spirito. Est. Vincenti.

Regolamento (CE) n. 44 del 2001 - Inapplicabilità a "i fallimenti, i concordati e le procedure affini" in forza dell'art. 1, par. 2, lett. b) dello stesso regolamento - Azioni che scaturiscono direttamente da una procedura di insolvenza - identificazione - Criteri seguiti dalla giurisprudenza CGUE - Conseguenze in tema di giurisdizione - Fattispecie


In tema di giurisdizione, deve ritenersi che, alla luce dei principi espressi dalla CGUE, l'esclusione dell'applicabilità del Regolamento CE n. 44 del 2001, disposta dall'art. 1, par. 2, lett. b) dello stesso Regolamento - relativamente a "i fallimenti, i concordati e le procedure affini" - riguardi solo le azioni che scaturiscono direttamente da una procedura di insolvenza e che sono a questa strettamente connesse, con riferimento, tuttavia, non al contesto procedurale nel quale l'azione si inserisce, bensì al suo fondamento giuridico, occorrendo verificare se il diritto o l'obbligo che opera quale "petitum" sostanziale trovi la propria fonte nelle norme comuni del diritto civile o commerciale oppure, piuttosto, nelle norme derogatorie e specifiche della procedure di insolvenza. (Affermando tale principio, la S.C. ha stabilito la giurisdizione tedesca rispetto ad una domanda volta ad ottenere la cessazione di presunte "turbative" poste in essere dal soggetto chiamato in causa nell'esercizio delle funzioni di curatore di una procedura concorsuale - a cui non era applicabile "ratione temporis" il Regolamento CE n. 1346/2000 - già aperta ed avente effetti esclusivamente nel territorio della Repubblica Federale di Germania, dove pure erano ubicati gli immobili sui quali l'attore pretendeva l'esercizio di prerogative inibite dal c.d. "spossessamento" relativo ai beni rientranti nella massa attiva fallimentare). (massima ufficiale)