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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29260 - pubb. 02/06/2023.

Ristrutturazione del consumatore: finanziamenti c.d. a catena e colpa grave


Tribunale di Torino, 21 Marzo 2023. Est. Miglietta.

Ristrutturazione del consumatore – Finanziamenti c.d. a catena – Indebitamento gravemente colpevole – Esclusione – Condizioni


È ammissibile la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII avviata dal debitore il cui sovraindebitamento è dipeso dalla stipulazione di una serie di contratti di finanziamento c.d. a catena, ritenuta l’unica soluzione per acquisire una liquidità sufficiente a ripianare l’esposizione debitoria pregressa, divenuta nel frattempo insostenibile.


In tale fattispecie, il ricorso al credito non può essere reputato colposo, poiché il debitore risulta aver agito non con grave negligenza o imperizia - le quali richiedono pur sempre un margine di manovra e di scelta tra più opzioni possibili - ma per necessità: la stipulazione di finanziamenti cd. a catena, sebbene rivelatasi fallimentare sul piano oggettivo e strategico, risulta in questo caso giustificata sul piano soggettivo, proprio perché, nell’ottica del debitore ed alla luce del grado di consapevolezza in concreto da questi esigibile, era percepito ex ante come l’unico mezzo per liberarsi dai vincoli obbligatori divenuti opprimenti a causa di fatti imprevedibili, ed ottenere, così, un ritorno in bonis. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini

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