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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29597 - pubb. 04/08/2023.

Danno alla persona e liquidazione del danno morale


Cassazione civile, sez. III, 12 Luglio 2023, n. 19922. Pres. Graziosi. Est. Iannello.

Danno alla persona - Liquidazione del danno morale - Tabelle Milanesi nelle versioni successive al 2008 - Criterio di proporzionalità diretta tra gravità della lesione e sofferenza soggettiva - Utilizzabilità - Limiti e condizioni


In tema di risarcimento del danno alla persona, ai fini della liquidazione del danno morale, ontologicamente diverso dal danno biologico, ben possono essere utilizzate le Tabelle milanesi, nelle versioni successive al 2008, laddove comprendono nell'indicazione dell'importo complessivo del danno anche una quota diretta a risarcire il danno morale, secondo il criterio logico-presuntivo di proporzionalità diretta tra gravità della lesione e insorgere di una sofferenza soggettiva, a condizione che nel caso concreto tale liquidazione sia giustificata da un corretto assolvimento dell'onere di allegazione e prova e senza riconoscere ulteriori importi, altrimenti incorrendosi in una duplicazione risarcitoria. (massima ufficiale)