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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30303 - pubb. 14/12/2023.

Amministrazione straordinaria: la sospensione del decorso degli interessi vale solo all'interno del concorso


Cassazione civile, sez. III, 06 Novembre 2023, n. 30905. Pres. Scrima. Est. Guizzi.

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - Sospensione del decorso degli interessi - Amministrazione straordinaria - Efficacia esterna alla procedura nei rapporti creditore-debitore - Esclusione


La sospensione del decorso degli interessi, di cui all'art. 55, comma 1, l.fall., applicabile anche all'amministrazione straordinaria in virtù del richiamo operato dall'art 201 l.fall., vale solo all'interno del concorso e, dunque, non opera nei rapporti intercorrenti tra creditori e debitore al di fuori della procedura, in relazione ai quali gli interessi continuano a maturare. (massima ufficiale)