PM Cardino sui compensi dei giudici tributari: è legittima l’esclusione di compensi superiori ai Presidenti di Sezione che svolgono temporaneamente le funzioni di Presidenti di Commissione
Procura Generale della Cassazione, 21 Dicembre 2023. Sost. Proc. Gen. Cardino.
Giudici tributari - Esclusione di compensi superiori ai Presidenti di Sezione che svolgono temporaneamente le funzioni di Presidenti di Commissione
Il Pubblico Ministero osserva che l'articolo 39, comma 6, del d.l. 98/2011, riconosce il diritto al compenso fisso e variabile ai Giudici tributari che sostituiscono Presidenti o Vicepresidenti di Sezione di Commissione tributaria. Tuttavia, esclude esplicitamente questa possibilità per i Giudici tributari di cui all'articolo 2, comma 2, del d.lgs. 545/1992, ovvero i Presidenti di Sezione. Di conseguenza, è evidente l'intenzione del legislatore di non concedere compensi superiori ai Presidenti di Sezione che svolgono temporaneamente le funzioni di Presidenti di Commissione.
Il Pubblico Ministero rileva che tale decisione legislativa, pur essendo opinabile, non solleva questioni di legittimità costituzionale, in quanto i compensi dei Giudici tributari non sono assimilabili a retribuzioni lavorative e sono quindi soggetti alla discrezionalità legislativa.
“Il legislatore, pertanto, ha operato una scelta discrezionale, evidentemente, non ritenendo le peculiari attività del Presidente di Commissione – elencate dalla Risoluzione n. 3 del 26.6.2018 del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, alle pagg. 5-6 (ove peraltro, vengono considerate sia le attività giurisdizionali che quelle non giurisdizionali) – tali da giustificare un incremento dei compensi già spettanti ai Presidenti di Sezione chiamati a svolgere funzioni apicali. Compensi, comunque, superiori a quelli spettanti ai Giudici tributari. Per contro, il legislatore, nella sua discrezionalità, ha, invece, ritenuto, che lo svolgimento di funzioni proprie di un Presidente o di un Vicepresidente di Sezione, da parte di un Giudice tributario, giustificasse un incremento dei compensi.
L’opinabilità di tale scelta del legislatore non è tale da porne in discussione la legittimità costituzionale, non essendo i compensi spettanti ai Giudici tributari (in senso lato) assimilabili a retribuzioni da lavoro ed essendo, pertanto, rimessa alla discrezionalità legislativa l’attuazione del principio di cui all’art. 2103 c.c. (Cass. Sez. un., 21592/2013) e, in genere, dei principi di cui agli artt. 35 e 36 Cost. (Cass. Sez. L, 5008/1992. Vedi anche Corte cost. n. 70 del 25.3- 5.4.1971); non potendosi assimilare i giudici tributari ai lavoratori del pubblico impiego, stante l’espressa previsione di cui all’art. 11, comma 1, d.lgs. 545/1992 (vedi Cass. Sez. L, 10080/2023; 10774/2020; 17862/2016). Il ricorso, pertanto, non è fondato.” (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)