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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30943 - pubb. 29/03/2024.

Corte di Giustizia Tributaria di Milano sulla deducibilità dei costi relativi al vestiario che sia inerente l’attività


Corte di Giustizia Tributaria Regionale di Lombardia, 12 Febbraio 2024. Pres. Sacchi. Est. Sciurpa.

Reddito d’impresa - Principio di inerenza - Capi d'abbigliamento


In tema di imposta sui redditi d'impresa, il principio dell'inerenza esprime la riferibilità dei costi sostenuti all'attività d'impresa, anche in via indiretta, potenziale o in proiezione futura, di modo che vanno esclusi soltanto i costi che si collocano in una sfera ad essa estranea.


Da ciò consegue che l'inerenza deve essere apprezzata attraverso un giudizio qualitativo, scevro dai riferimenti ai concetti di utilità o vantaggio, afferenti a un giudizio quantitativo, e deve essere distinta anche dalla nozione di congruità del costo, anche se l'antieconomicità e l'incongruità della spesa possono essere indici rivelatori del difetto di inerenza (tra varie, Cass. n. 27786/18).


Ove non risulti fornita adeguata prova dell'uso esclusivo dei capi d'abbigliamento acquistati in collegamento a specifici eventi ai quali il contribuente ha partecipato, se ne deve considerare un uso promiscuo, con la conseguente deducibilità dei relativi costi solamente in ragione del 50% come previsto per tali ipotesi dall’art, 54 TUIR. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)