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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31046 - pubb. 16/04/2024.

Liquidazione Controllata e liti pendenti


Tribunale di Brescia, 22 Marzo 2024. Est. Pernigotto.

Liquidazione Controllata – Effetti dell’apertura – Liti pendenti


Alla luce di una lettura sistematica della disposizioni che regolano la liquidazione del patrimonio, oggi liquidazione controllata, si deve concludere che si produce uno spossessamento c.d. pieno del debitore, con sostanziale perdita del potere di disporre sul piano sostanziale dei propri beni, cui corrisponde la perdita della legittimazione processuale, ovverosia l’impossibilità di conservare o di assumere la capacità di stare in giudizio nelle liti che riguardano il patrimonio compreso nella procedura.
Ciò comporta che, sul versante delle liti c.d. attive, la legittimazione a promuoverle ovvero a proseguirle spetta esclusivamente al liquidatore, di guisa che quelle pendenti, una volta aperta la procedura di liquidazione del patrimonio, non possono che continuare in contraddittorio con il liquidatore; quanto al tema delle liti c.d. passive, per effetto del medesimo effetto di spossessamento esse sono invece destinate all’improcedibilità, ben potendo essere applicate alla liquidazione minore, in via analogica, le regole previste dalla legge fallimentare (ovvero, oggi, dal Codice della Crisi). (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)

Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini

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