La denuncia di nullità del lodo arbitrale per inosservanza delle regole di diritto in iudicando
Cassazione civile, sez. II, 16 Maggio 2024, n. 13604. Pres. Di Virgilio. Est. Cavallino.
ARBITRATO - IMPUGNAZIONE - PER NULLITÀ - Giudizio di legittimità - Inosservanza di regole di diritto "in iudicando" - Rilevanza - Limiti ex art. 360, comma 1 n.3, c.p.c. - Sussistenza - Conseguenze - Fondamento
La denuncia di nullità del lodo arbitrale per inosservanza delle regole di diritto "in iudicando" è ammissibile solo se circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; ne consegue l'inammissibilità del motivo di ricorso con il quale per mezzo dell'impugnazione per nullità del lodo si contesti la valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale perché tale valutazione è negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri. (massima ufficiale)