ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34422 - pubb. 10/03/2026.

Concordato minore e costituzione del fondo per garanzie pubbliche


Tribunale di Bari, 14 Gennaio 2026. Est. Rana.

Concordato Minore – Trattamento dei crediti – Costituzione del fondo per escussione garanzia pubblica – Modalità – Ammontare pari all’importo della garanzia – Esclusione


Nel concordato minore, in forza del richiamo dell’art. 87, comma 1, lett. p-bis, CCII, in presenza di creditori titolari di garanzie pubbliche non escusse, è sufficiente che sia predisposto un fondo destinato a fronteggiare l’eventuale escussione di dette garanzie, senza che sia necessario un accantonamento integrale del credito garantito. Ne discende che l’ammontare del fondo in questione non deve necessariamente coincidere con l’importo della garanzia, bensì essere commisurato alla legittima e ammissibile misura di soddisfazione (i.e. “nei limiti”) che la proposta prevede per tale categoria di crediti. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)

Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini

mancini@studiomanciniassociati.it


Massimario ragionato della composizione della crisi da sovraindebitamento ->