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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34700 - pubb. 08/05/2026.

Leasing: in mancanza di vendita o riallocazione del bene, il valore di mercato può essere determinato sulla base della stima del perito nominato dal giudice delegato?


Tribunale di Pescara, 21 Novembre 2025. Pres. Cirillo. Est. Bongrazio.

Leasing – Risoluzione – Disciplina applicabile – Credito del concedente – Presupposti – Valore del bene – Determinazione – Leasing – Cumulo – Esclusione


In caso di risoluzione del contratto di leasing intervenuta prima dell’apertura della liquidazione giudiziale, trova applicazione la disciplina di cui alla l. n. 124/2017.


Il credito del concedente è configurabile solo se il valore di realizzo del bene restituito sia inferiore al debito residuo dell’utilizzatore.


In mancanza di vendita o riallocazione del bene secondo i criteri di legge, il valore di mercato può essere determinato sulla base della stima del perito nominato dal giudice delegato.


Non è consentito al concedente cumulare il diritto al pagamento del residuo con il mantenimento del valore del bene restituito. (Stefania Di Filippo) (Carla Chiola) (riproduzione riservata)

Segnalazione e massima a cura dell’Avv. Stefania Di Filippo e della Dott.ssa Carla Chiola