Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6226 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione civile, sez. I, 11 Marzo 2010, n. 5961. Est. Ragonesi.


Società - Di persone fisiche - Società irregolare e di fatto - Prova - Prova scritta - Mancanza - Irrilevanza - Possibilità di provare con ogni mezzo lo svolgimento in comune di un'attività economica - Sussistenza - Responsabilità solidale dei soci verso i terzi - Esteriorizzazione del vincolo sociale - Sufficienza - Accertamento del giudice di merito - Sindacabilità in sede di legittimità - Esclusione.



La mancanza della prova scritta del contratto di costituzione di una società di fatto o irregolare (non richiesta dalla legge ai fini della sua validità) non impedisce al giudice del merito l'accertamento "aliunde", mediante ogni mezzo di prova previsto dall'ordinamento, ivi comprese le presunzioni semplici, dell'esistenza di una struttura societaria, all'esito di una rigorosa valutazione (quanto ai rapporti tra soci) del complesso delle circostanze idonee a rivelare l'esercizio in comune di una attività imprenditoriale, quali il fondo comune costituito dai conferimenti finalizzati all'esercizio congiunto di un'attività economica, l'alea comune dei guadagni e delle perdite e l'"affectio societatis", cioè il vincolo di collaborazione in vista di detta attività nei confronti dei terzi; peraltro, è sufficiente a far sorgere la responsabilità solidale dei soci, ai sensi dell'art. 2297 cod. civ., l'esteriorizzazione del vincolo sociale, ossia l'idoneità della condotta complessiva di taluno dei soci ad ingenerare all'esterno il ragionevole affidamento circa l'esistenza della società. Tali accertamenti, risolvendosi nell'apprezzamento di elementi di fatto, non sono censurabili in sede di legittimità, se sorrette da motivazioni adeguate ed immuni da vizi logici o giuridici. (massima ufficiale)


 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ADAMO Mario - Presidente -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - rel. Consigliere -
Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CRESCIMANNO ANTONINO (c.f. CRSNN43P13I224R), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AURELIA 444, presso l’avvocato VIRGARA CAROLINA LUCIA, rappresentato e difeso dagli avvocati ANGELINI PIER FRANCESCO, BOTTONI ROBERTO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CRESCIMANNO MARIA (c.f. CRSMRA40B62I224U), LO BELLO SALVATORE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CIRCONVALLAZIONE CLODIA 36/A, presso l’avvocato PISANI FABIO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato CASINI ANGELA, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 1134/2 00 5 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 03/08/2005;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 11/12/2009 dal Consigliere Dott. RAGONESI Vittorio;
udito, per i controricorrenti, l’Avvocato CASINI che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’inammissibilita’, in subordine per il rigetto di tutti i motivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 17.061996, Crescimanno Antonino conveniva in giudizio, davanti a Tribunale di Grosseto, la sorella Maria Crescimanno e il di lei marito Salvatore Lo Bello, chiedendo:
a) accertarsi la costituzione di un rapporto societario occasionale fra le parti allo scopo di reperire immobili necessitanti di ristrutturazione ed eseguirvi lavori per poi rivenderli a soggetti interessati a prezzo maggiorato;
b) condannarsi i convenuti al pagamento in suo favore degli "..utili realizzati dalla vendita di alcuni immobili per un ammontare del 30%..";
c) condannarsi i convenuti a indennizzarlo ex art. 2041 c.c., nei limiti dell’arricchimento, della correlativa diminuzione patrimoniale da accertarsi in corso di causa.
Esponeva l’attore che nel 1987 tale Marta Brilli aveva promesso in vendita ad un certo Nino Olivastri, che aveva versato una caparra di L. 40.000.000, un immobile di sua proprieta’ (rustico e terreno in localita’ Scavi di Roselle di Grosseto); che, avendo egli appreso dell’impossibilita’ dell’Olivastri di pagare il resto del prezzo, aveva prospettato alla sorella Crescimanno Maria di subentrare nell’affare, nel quale egli avrebbe investito la somma di L. 40.000.000 mediante la restituzione — di poi da lui effettuata — di tale somma all’Olivastri e il lavoro nonche’ i materiali necessari per la ristrutturazione, mentre la sorella avrebbe effettuato un investimento esclusivamente patrimoniale partecipando agli utili nella misura del 70%; che successivamente il Lo Bello, marito della sorella, aveva stipulato con la Brilli un nuovo contratto preliminare nel quale si faceva riserva di nomina dell’acquirente e in cui esso attore, pur avendo versato la somma di L. 40.000.000 e impegnatosi a fornire la propria opera per la ristrutturazione dell’immobile, non figurava come parte del rapporto; che in esecuzione dell’accordo societario egli aveva reperito nei signori Magrini, Reina e Rispoli i potenziali acquirenti
rispettivamente dell’appartamento piu’ piccolo, dell’appartamento piu’ grande e del terreno, pattuendo con i primi due anche i lavori di ristrutturazione da eseguire; che erano stati al riguardo stipulati altri contratti preliminari dal Lo Bello sempre con la formula della "persona da nominare nel contratto definitivo"; che, avendo la Soprintendenza ai Beni Artistici manifestato di esercitare il diritto di prelazione ad essa spettante sull’acquisto dell’immobile promesso in vendita al Reina, la Brilli aveva preteso la stipula del definitivo, nel quale veniva indicata come acquirente Maria Crescimanno, che aveva interrotto ogni rapporto col fratello restando proprietaria dell’immobile invenduto e traendo un indebito, notevole vantaggio patrimoniale dall’attivita’ e dal denaro apportato dal medesimo.
Costituitisi in giudizio, i convenuti chiedevano rigettarsi la domanda attrice siccome infondata, esponendo una diversa ricostruzione dei fatti e negando la conclusione del contratto societario dedotto dall’attore.
Quindi, all’esito dell’istruttoria, articolatasi nella produzione di documenti e nell’espletamento di prova per interrogatorio formale e per testi, con sentenza del 75.05 — 5.06.2003 il Tribunale rigettava siccome infondata la domanda attrice, ritenendo che dalle prove orali non era emerso alcun elemento idoneo a ravvisare la dedotta societa’ fra le parti, ne’ erano stati provati per iscritto i conferimenti immobiliari: risultava invece che l’attore aveva eseguito sugli immobili lavori di ristrutturazione non meglio specificati, il che aveva determinato il rigetto dell’istanza di ammissione di CTU per ha determinazione delle somme eventualmente dovute.
Contro tale sentenza proponeva appello Antonino Crescimanno, chiedendone la riforma deducendo che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto non sussistere la dedotta societa’ di fatto fra le parti, a dimostrazione della quale non rilevava la mancata prova scritta dei conferimenti immobiliari, mentre la presenza di esso appellante nel preliminare Crescimanno - Reina, il suo preoccuparsi del subentro nella posizione dell’originario promettente - acquirente Olivastri ed infine il pagamento diretto dei materiali da parte sua costituivano — insieme all’audizione dei testi non ammessa da primo giudice — prova dello scopo e del fondo comune, nonche’ dell’affectio societatis.
Sosteneva inoltre l’appellante che, contrariamente a quanto opinato dal primo giudice, vi erano in atti gli elementi utili per determinare, mediante la richiesta CTU, l’entita’ dei lavori eseguiti da esso appellante tanto ai fini della ripartizione degli utili societari quanto ai fini del depauperamento da lui subito;
In subordine instava per l’accoglimento della domanda ex art. 2041 c.c. in quanto le somme versate al medesimo per complessive L. 76.001.351 dai committenti apparivano ictu oculi insufficienti a retribuire il valore del lavoro manuale svolto e dell’acquisto dei materiali necessari.
Resistevano gli appellati Maria Crescimanno e Lo Bello Salvatore.
La Corte d’appello di Firenze, con sentenza depositata il 3.8.05 rigettava l’appello.
Avverso tale sentenza ricorre per cassazione il Criscimanno Antonino sulla base di nove motivi cui resistono con controricorso Criscimanno Maria e Lo Bello Salvatore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente con il primo motivo di ricorso deduce la violazione del diritto del contraddittorio e di difesa in ordine alle risultanze della prova testimoniale ammessa su istanza della parte avversa, non essendo stata consentita la esibizione di documenti ex art. 210 c.p.c. non essendo stata inoltre ammessa la prova testimoniale di esso ricorrente ne’ essendo stata disposta CTU.
Con il secondo motivo contesta le affermazioni della Corte d’appello secondo cui esso ricorrente non avrebbe fornito prova alcuna della esistenza della societa’ di fatto.
Con il terzo motivo contesta il rigetto della domanda subordinata di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c..
Con il quarto motivo afferma l’erroneita’ della decisione laddove ha ritenuto che le dichiarazioni rese da esso ricorrente in sede di interrogatorio formale avessero valore confessorio. Con il quinto motivo deduce l’incompleta ed inesatta trascrizione a verbale delle dichiarazioni da esso rese nel corso
dell’interrogatorio formale.
Con il sesto motivo si duole della mancata ammissione della dedotta prova testimoniale.
Con il settimo motivo censura la mancata ammissione della CTU. Con l’ottavo motivo di duole sotto il profilo del vizio motivazionale del mancato accoglimento della domanda ex art. 2041 c.c.. Con il nono motivo censura, sempre sotto il profilo del vizio motivazionale il mancato accoglimento della istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c..
Va preliminarmente disattesa l’eccezione di nullita’ della notifica del ricorso per essere questo stato notificato presso lo studio di uno dei due difensori dei resistenti nel giudizio di appello ma non gia’ presso quello ove era stata effettuata l’elezione di domicilio. La nullita’ in questione risulta, infatti, in ogni caso sanata dalla costituzione in giudizio dei resistenti.
Il primo motivo del ricorso e’ inammissibile.
Il ricorrente deduce la violazione del contraddittorio e del proprio diritto di difesa nonche’ dei relativi principi costituzionali lamentando in sostanza, a fronte della ammissione della prova per testi dedotta dalla controparte, la mancata ammissione della prova testimoniale da lui richiesta nonche’ la mancata ammissione della CTU e dell’esibizione documentale di cui all’art. 210 c.p.c.. Le doglianze che il ricorrente deduce si svolgono invero su un piano di argomentazioni astratte senza alcuna correlazione con la fattispecie processuale concreta,il che rende la doglianza non scrutinabile in questa sede di legittimita’.
E’ appena il caso di aggiungere che l’ammissione o meno delle prove da parte del giudice richiede una valutazione caso per caso della loro ammissibilita’ ed e’ di tutta evidenza che l’ammissione della prova richiesta da una parte non comporta per il giudice l’obbligo di ammettere necessariamente altra prova richiesta dalla controparte se quest’ultima non presenta i requisiti di ammissibilita’ richiesti dal codice.
Sotto tale profilo non puo’ ipotizzarsi nessuna violazione del contraddittorio o del diritto di difesa ma, semmai, caso per caso un errore del giudice circa la mancata ammissione dei mezzi di prova richiesti che e’ del resto, cio’ di cui si duole il ricorrente con diversi motivi del presente ricorso.
Il secondo motivo, con cui si contesta la decisione impugnata per avere escluso l’esistenza della societa’ di fatto e’ anch’esso inammissibile.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che la concreta mancanza della prova scritta di un contratto societario relativo ad una societa’ di fatto o irregolare (non richiesta, peraltro, dalla legge ai fini della sua validita’), non impedisce, al giudice del merito, l’accertamento, "aliunde", della esistenza di una struttura societaria, all’esito di una rigorosa valutazione (quanto ai rapporti tra soci) del complesso delle circostanze idonee a rivelare l’esercizio in comune di una attivita’ imprenditoriale quali il fondo comune, costituito dai conferimenti finalizzati all’esercizio congiunto di un’attivita’ economica, l’alea comune dei guadagni e delle perdite, e l’affectio societatis, cioe’ il vincolo di collaborazione in vista di detta attivita’ nei confronti dei terzi;
invece, e’ sufficiente a far sorgere la responsabilita’ solidale dei soci ai sensi dell’art. 2297 c.c., la esteriorizzazione del vincolo sociale, ossia l’idoneita’ della condotta complessiva di taluno dei soci ad ingenerare all’esterno il ragionevole affidamento circa l’esistenza della societa’. (Cass 8187/97; Cass 11957/03; Cass. 3829/83, Cass. 3712/83; Cass. 3591/83, Cass. 6471/82, Cass. 5593/82, Cass. 381/82, Cass. 6397/81; Cass. 1573/84).
Per l’accertamento di una societa’ di fatto nei rapporti interni tra i soci il giudice puo’ avvalersi di tutti i mezzi di prova previsti dall’ordinamento giuridico, comprese le presunzioni semplici, ma il relativo giudizio, sia in ordine alla scelta che alla valutazione dei mezzi e delle risultanze probatorie, si sottrae al sindacato di legittimita’, sempre che sia sorretto da una motivazione adeguata ed immune da vizi logici ed errori di diritto. (Cass. 6397/81, Cass. 5757/79, Cass. 1169/79, Cass. 244/76, Cass. 239/84). A tali principi si e’ correttamente attenuta la Corte d’appello che ha rilevato che l’appellante assumeva che "prova del conferimento in comune, del patto sociale e dell’affectio societatis sarebbe l’argomento di ordine logico secondo cui non sarebbe dato comprendere come egli, se fosse stato semplicemente un artigiano incaricato della ristrutturazione, si fosse preoccupato ..di subentrare nell’attivita’ negoziale in corso tra le originarie proprietarie ed il sig. Olivastri restituendo personalmente a quest’ultimo la somma di L. 40.000.000 versata a titolo di caparra... e di presenziare ai necessari adempimenti contrattuali, cosi’ come risulta ad esempio dalle postille aggiunte in calce al compromesso Crescimanno - Reina ed infine a pagare direttamente i fornitori dei materiali necessari...esigendo la fatturazione a favore della Crescimanno Maria e non invece a se’ stesso per poi dedurli quali costi d’impresa, come si e’ soliti fare sia nei contratti di appalto che di prestazione d’opera..". A fronte di dette deduzioni la Corte territoriale ha osservato che " non risulta affatto il dedotto subentro dell’appellante nell’attivita’ negoziale fra le originarie parti del contratto preliminare Brilli, mentre, quanto al compromesso Crescimanno - Reina, risulta dalle richiamate postille che l’odierno appellante dichiarava di ricevere le somme ivi indicate per conto della sorella Maria Crescimanno; per il resto, il pagamento da parte del suddetto dei fornitori del materiale con fatturazione alla sorella per complessive L. 55.000000 non puo’ certamente comprovare la dedotta societa’ occasionale e, quali che siano stati gli effettivi rapporti delle parti, non vale certamente a suffragare l’assunto di parte appellante, rimasto completamente sfornito di prova: a prescindere dalla considerazione che tale pagamento potrebbe essere stato eseguito con denaro della sorella secondo quanto affermano gli appellati, la valenza probatoria di tale circostanza ai fini che ne occupa e’ neutralizzata in radice dal rilievo che lo stesso Crescimanno A. ha confessato in sede di interrogatorio formale di aver ricevuto "..per i lavori nell’immobile per cui e’ causa una somma pari a L. 76.000.000 circa...". In sostanza la Corte di merito ha escluso che in causa fosse stata provata l’esistenza di una affectio societatis, attraverso la evidenziazione di elementi di fatto, quali la esistenza di un fondo comune (accertato eventualmente alla luce della contitolarita’ dei conti correnti da parte dei soci), di una contabilita’ relativa all’attivita’ svolta e di una esteriorizzazione dei rapporti sociali all’esterno tramite comportamenti rivelatori della esistenza di un pactum societatis. Tale motivazione, appare corretta sotto il profilo giuridico in ordine alla astratta individuazione dei criteri per l’individuazione di una societa’ di fatto e basata ..inoltre, su una ricostruzione coerentemente logica dei dati fattuali emersi dalla espletata istruttoria onde la stessa non appare suscettibile di sindacato in sede di legittimita’.
Le censure che il ricorrente muove a tale motivazione, per un verso, tendono a fornire una diversa valutazione delle risultanze processuali (vedi riportata deposizione teste Brilli), in tal modo investendo inammissibilimente il merito della decisione, e, per altro verso, sono del tutto prive di autosufficienza laddove, in particolare, si diffondono sulla ricostruzione delle vicende contrattuali relative agli immobili sui quali fu poi operata la ristrutturazione in ordine alle quali sarebbe stato comunque necessario riportare nel ricorso integralmente il testo dei documenti (preliminari di vendita e rogiti e quant’altro) posti a fondamento delle censure per consentire a questa Corte, cui e’ inibito l’accesso agli atti della fase di merito, di valutare la fondatezza della doglianza. Si aggiunge ulteriormente che non risultano neppure contrastate in modo specifico le argomentazioni della Corte d’appello secondo cui non risultava affatto il dedotto subentro dell’odierno ricorrente nell’attivita’ negoziale fra le originarie parti del contratto preliminare Brilli, mentre, quanto al compromesso Crescimanno - Reina, risultava dalle richiamate postille che l’odierno ricorrente aveva dichiarato di ricevere le somme ivi indicate per conto della sorella Maria Crescimanno. Il terzo e l’ottavo motivo con cui si censura sotto il profilo della violazione di legge e del vizio motivazionale il rigetto della domanda di indebito arricchimento possono essere esaminati congiuntamente proponendo la medesima questione sotto profili diversi.
I motivi sono inammissibili.
La Corte d’appello,esclusa l’esistenza di una societa’ di fatto, ha affermato che il contratto intercorso tra il ricorrente ed i resistenti era di appalto e che in relazione a questo il ricorrente aveva dichiarato di avere ricevuto la somma di L. 76 milioni circa senza contestarne la non rimunerativita’.
Ha di conseguenza escluso la fondatezza dell’azione ex art. 2041 c.c..
Tale decisione e’ corretta, anche se la motivazione necessita’ di una qualche correzione ex art. 384 c.p.c., comma 4.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che l’azione di arricchimento senza causa ha carattere sussidiario e non e’ quindi proponibile, ai sensi dell’art. 2042 c.c., allorche’ chi la eserciti, secondo una valutazione da compiersi in astratto e percio’ prescindendo dalla previsione del suo esito, possa esercitare un’altra azione per farsi indennizzare il pregiudizio subito (Cass. 28042/08). In altri termini, ai fini dell’esercizio dell’azione generale di arricchimento, ai sensi dell’art. 2041 c.c., e’ richiesta la dimostrazione che il soggetto beneficiario non ha alcun titolo giuridico valido ed efficace per giovarsi di quanto corrisponde al depauperamento subito dall’istante; tale presupposto non sussiste quando l’attribuzione patrimoniale abbia avuto luogo in virtu’ di una disposizione di legge o di impegni unilaterali assunti dal soggetto depauperato ovvero da accordi contrattuali (Cass. 18099/09). Da cio’ discende la inammissibilita’ della domanda proposta dal ricorrente sotto il profilo dell’art. 2041 c.c. dal momento che, per far valere la insufficienza della somma ottenuta in pagamento per la prestazione effettuata, avrebbe dovuto e potuto agire avvalendosi delle disposizioni in materia di contratto di appalto.
Il quarto motivo e’ infondato e per certi versi inammissibile. La Corte d’appello ha ritenuto che ulteriore elemento di prova atto a far escludere l’esistenza di una societa’ di fatto era la circostanza ammessa dall’attuale ricorrente in sede di interrogatorio formale di essere stato pagato per i lavori effettuati con L. 76 milioni circa. Certamente, tale dichiarazione fa piena prova nei confronti dell’attuale ricorrente che l’ha resa e, dunque, del tutto correttamente la Corte d’appello l’ha presa in considerazione al fine della complessiva valutazione in ordine alla decisione sulla esistenza o meno della societa’ di fatto.
Quanto agli ulteriori profili di censura contenuti nel motivo, in base ai quali si assume che le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio si riferivano anche a fatti precedenti e che da esse si potevano trarre elementi per dedurre l’esistenza di una societa’ di fatto, gli stessi sono inammissibili. Il ricorrente non riporta,infatti, nel ricorso, in violazione del principio di autosufficienza, il testo integrale delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale, onde questa Corte - cui e’ inibito l’accesso agli atti della fase di merito - non puo’ esprimere alcun giudizio in ordine alla correttezza del proposto assunto difensivo che appare pertanto non scrutinabile in questa sede. Il quinto motivo e’ inammissibile.
La sentenza impugnata non fa alcun cenno ad un motivo di impugnazione riguardante la difformita’ della verbalizzazione dell’interrogatorio formale rispetto a quanto effettivamente dichiarato. Il ricorrente avrebbe dovuto, pertanto, ancora una volta in osservanza del principio di autosufficienza, dedurre in quale parte dell’atto di appello aveva dedotto siffatta doglianza, ma nulla di tutto cio’ si rinviene nel ricorso. Ne discende che il motivo deve considerarsi nuovo e, come tale non scrutinabile in questa sede di legittimita’.
Il sesto motivo, con cui ci si duole della mancata ammissione della prova testimoniale, e’ anch’esso inammissibile per mancanza di autosufficienza.
La giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato che la parte che, in sede di ricorso per Cassazione addebiti a vizio della sentenza impugnata la mancata ammissione di prove testimoniali richieste nel giudizio di merito, ha l’onere, se non di trascrivere nell’atto di impugnazione i relativi capitoli, almeno di indicare in modo esaustivo le circostanze di fatto che formavano oggetto della disattesa istanza istruttoria, in quanto il detto ricorso deve risultare auto sufficiente e, quindi, contenere in se’ tutti gli elementi che diano al giudice di legittimita’ la possibilita’ di provvedere al diretto controllo della decisivita’ dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della pronuncia impugnata, non essendo sufficiente un generico rinvio agli atti difensivi del pregresso giudizio di merito (Cass. 20700/04 Cass. 9558/97; Cass. 1037/94).
A tale principio non si e’ attenuta la ricorrente che non ha in alcun modo riportato nel ricorso i capitoli di prova richiesti ne’ le circostanze su cui chiedeva si svolgesse la testimonianza. Il settimo motivo e’ infondato.
La consulenza tecnica, che ha, di regola, la funzione di fornire al giudice la valutazione dei fatti gia’ probatoriamente acquisiti, puo’ costituire fonte oggettiva di prova quando si risolva anche in uno strumento di accertamento di situazioni rilevabili solo con il concorso di determinate cognizioni tecniche. In nessun caso, tuttavia, la consulenza tecnica ha funzione sostitutiva dell’onere probatorio delle parti che, qualunque sia l’oggetto di essa, debbono sempre dedurre il fatto che pongono a fondamento del loro diritto, spettando al giudice di merito lo stabilire se l’accertamento demandatogli richieda o meno l’impiego di cognizioni tecniche da lui non possedute. (Cass. 26083/05) Nel caso di specie, avendo il giudice di merito escluso la sussistenza della societa’ di fatto non essendo questa stata provata, ha del tutto correttamente ritenuto superfluo l’ammissione della CTU che era destinata a determinare "il valore dei lavori eseguiti da parte dell’appellante ai fini della ripartizione degli utili societari". E’ infatti di tutta evidenza che se tra le parti non esisteva societa’ di fatto era del tutto inutile svolgere la richiesta CTU non essendo comunque possibile procedere alla ripartizione di utili in una societa’ inesistente.
Il nono motivo e’ inammissibile.
La sentenza impugnata non fa alcun cenno ad un motivo di impugnazione riguardante il mancato ordine di esibizione di documenti ex art. 210 c.p.c..
Il ricorrente avrebbe dovuto pertanto, in osservanza del principio di autosufficienza dedurre in quale parte dell’atto di appello aveva dedotto siffatta doglianza, ma nulla di tutto cio’ si rinviene nel ricorso. Ne discende che il motivo deve considerarsi nuovo e, come tale non proponibile in questa sede di legittimita’. Il ricorso va in conclusione respinto.
Il ricorrente va di conseguenza condannato al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 3000,00 per onorari oltre Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali e accessori di legge. Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2010