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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1010 - pubb. 12/11/2007.

Separazione coniugi e impugnazione dell'ordinanza presidenziale


Tribunale di Mantova, 23 Maggio 2007. Est. Pini Bentivoglio.

Separazione coniugi – Gravame contro i provvedimenti pronunciati dal presidente del tribunale – Errori di valutazione – Circostanze sopravvenute – Distinzione.


Qualora, con riferimento ai provvedimenti pronunciati dal presidente del tribunale nei giudizi di separazione coniugi, la parte lamenti errori di valutazione da parte del presidente su fatti portati alla sua conoscenza e, quindi, impugni l’ordinanza presidenziale, dovrà proporre reclamo, entro il termine perentorio previsto dall’art. 708, comma 4 c.p.c., avanti alla corte d’appello; qualora, invece, affermi l’esistenza di circostanze sopravvenute o di fatti preesistenti di cui si è acquisita conoscenza successivamente, ovvero fatti emergenti da una successiva attività istruttoria, dovrà richiedere al giudice istruttore la revoca o la modifica del provvedimento presidenziale ai sensi dell’art. 709, ultimo comma c.p.c.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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