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Appello di Genova, 10 Febbraio 2014. .
Concordato preventivo con riserva - Scioglimento contratti pendenti.
Gli effetti del provvedimento del tribunale che autorizza il debitore a valersi dello scioglimento dai rapporti pendenti ai sensi dell’art. 169 bis decorrono solo dal momento in cui il debitore comunica al proprio creditore di voler esercitare tale facoltà: tale dichiarazione di volontà è implicita nella notifica del provvedimento giudiziale che autorizza il debitore allo scioglimento. (Marco Capecchi) (riproduzione riservata)