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Tribunale di Pescara, 02 Dicembre 2008. .
Concordato preventivo – Transazione fiscale – Soggezione dell’Amministrazione finanziaria alla maggioranza dei creditori – Voto contrario – Irrilevanza – Effetti.
La transazione fiscale inserita in un piano di concordato preventivo è priva di autonoma rilevanza e la sorte dei crediti tributari privilegiati resta legata alla volontà della maggioranza dei creditori e prescinde dalla adesione dell’amministrazione finanziaria; in quest’ultima ipotesi, dalla omologazione del concordato potranno tuttavia discendere soltanto effetti remissori o dilatori e non il consolidamento del debito fiscale e la preclusione di nuovi accertamenti sui tributi oggetto di transazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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