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Tribunale di Rimini, 03 Aprile 2014. .
Polizza vita con natura finanziaria – Applicazione art. 1923 c.c. – Insussistenza
I premi versati dal contraente, successivamente fallito in proprio, possono essere acquisiti dalla procedura fallimentare ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 l.f. se la polizza vita ha natura finanziaria e non previdenziale non trovando in tale ipotesi applicazione l’art. 1923 c.c.. (Giovanni Cedrini) (riproduzione riservata)