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Tribunale di Venezia, 18 Settembre 2014. .
Concordato preventivo con riserva - Termine per il deposito della proposta e del piano - Decorrenza dalla pubblicazione del ricorso dal registro delle imprese
Poiché l’effetto protettivo previsto dall’articolo 168 L.F. (divieto dei creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore) decorre dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all’articolo 161, comma 6, L.F., è evidente che ove si facesse decorrere il termine per il deposito della proposta concordataria e del piano dalla comunicazione del decreto del tribunale si verificherebbe una evidente dilatazione del descritto effetto protettivo in pregiudizio dei creditori. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)