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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11346 - pubb. 09/10/2014.

Gratuito patrocinio: sul familiare non convivente fiscalmente a carico


Cassazione penale, 29 Luglio 2014, n. 33428. Est. Dovere.

Patrocinio a spese dello Stato – Familiare convivente – Nozione – Portata – Familiare non convivente fiscalmente a carico


La disciplina del patrocinio a spese dello Stato, nel prendere in esame il familiare non convivente fiscalmente a carico, mira a dare rilevanza all'incidenza del peso determinato dal familiare, ancorché non convivente, sul contribuente dichiarante. La valutazione di favore nei confronti di quest'ultimo è manifestata dalla possibilità di godere delle detrazioni per i familiari e per le spese sostenute per questi; tali benefici trovano limite nella previsione di una determinata soglia reddituale del familiare non convivente, oltre la quale il medesimo non può essere considerato a carico. L'essere fiscalmente a carico non significa quindi essere soggetti privi di proprio reddito; al contrario, l'esistenza di quel tetto reddituale denuncia che il soggetto fiscalmente a carico non convivente ben può essere titolare di un reddito proprio. Per contro, la disciplina del patrocinio a spese dello Stato individua il reddito compatibile con il beneficio in rapporto allo stato di convivenza, ravvisando in essa una condizione fattuale che determina per ciascun familiare la possibilità di fare affidamento non solo sul proprio personale reddito ma anche su quello degli altri familiari conviventi. Tanto rammentato, risulta ribadito che la nozione rilevante ai fini dell'ammissione e della conservazione del beneficio in argomento non è quella di familiare a carico bensì quella di familiare convivente. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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