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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1155 - pubb. 08/04/2008.

Istanza di riabilitazione e adempimento delle obbligazioni civili


Tribunale di Torino, 29 Gennaio 2008. Pres., est. Vignera.

Esecuzione – Magistratura di sorveglianza – Riabilitazione – Condizioni – Obbligazioni civili derivanti dal reato – Adempimento – Onere di allegazione a carico del condannato – Sussistenza – Inadempimento – Conseguenze – Rigetto della richiesta.


Va rigettata la domanda di riabilitazione allorchè il condannato non abbia allegato alcunchè in ordine all’adempimento delle sue obbligazioni civili derivanti dal reato, rendendo così impossibile al tribunale di procedere ai relativi accertamenti. (Giuseppe Vignera) (riproduzione riservata)

 

R.G. N.  2882/07

N.ordinanza

 

REPUBBLICA ITALIANA

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

per il distretto della Corte di Appello di

TORINO

 

in persona dei signori

Dott. Giuseppe Vignera            Presidente

Dott. Marco Viglino                 Magistrato di sorveglianza

Dott. Massimo Norgia               Esperto componente

Dott. Maria Antonietta Perrone  Esperto componente

 

emette la seguente

ORDINANZA

 

nel procedimento di sorveglianza relativo all’istanza di riabilitazione

 

nei confronti di M. O. F.              nato a XXXX il XXXX

e residente / domiciliato in XXXX – Via XXXX

difeso dall’Avv. Cristina LAVEZZARO del foro di Torino, d’ufficio

istanza relativa ai seguenti provvedimenti:

-         sentenza del 27.09.1974 Tribunale Ferrara;

-         sentenza del 12.05.1975 Tribunale Como;

-         sentenza del 29.04.1976 Corte Appello Bologna;

-         sentenza del 30.11.1976 Tribunale Busto Arsizio;

-         sentenza del 29.12.1976 Tribunale Milano;

-         sentenza del 17.05.1977 Corte Appello Firenze;

-         sentenza del 05.10.1977 Tribunale Milano;

-         sentenza del 19.06.1979 Tribunale Verbania;

-         sentenza del 17.06.1980 Corte Appello Milano;

-         sentenza del 29.09.1980 Corte Appello Milano;

-         sentenza del 13.11.1980 Tribunale Milano;

-         sentenza del 23.09.182 Corte Appello Venezia;

-         provvedimento cumulo del 27.10.1987 Procura Repubblica c/o tribunale Vicenza;

-         decreto penale del 20.08.1944 GIP Pretura Verbania;

-         sentenza del 17.01.1995 Corte Appello Brescia;

-         sentenza del 05.03.1996 Corte Appello Milano;

-         provvedimento cumulo del 07.05.1998 Procura Generale Repubblica Milano.

 

VISTI gli atti del procedimento di sorveglianza sopra specificato;

VERIFICATA la regolarità delle comunicazioni e delle notificazioni degli avvisi al rappresentante del P.M., all’interessato ed al difensore;

CONSIDERATE le risultanze delle documentazioni acquisite, degli accertamenti svolti, della trattazione e della discussione di cui a separato processo verbale;

UDITE le conclusioni (sfavorevoli) del rappresentante del P.M., dott. Maria Pia Astore  e del difensore;

PREMESSO CHE:

-         la domanda è inammissibile nella parte relativa alla sentenza del Tribunale di Ferrara del 27/9/1974, alla sentenza del Tribunale di Como del 12/5/ 1975, alla sentenza del Tribunale di Milano del 29/12/1976, alla sentenza del Tribunale di Milano del 5/10/1977 ed alla sentenza del Tribunale di Milano del 13/11/1980, riguardando esse reati depenalizzati [“Nel caso in cui intervenga una abolitio criminis … deve essere applicata la disposizione dell'art. 673 c.p.p. (revoca della sentenza per abolizione del reato) e non la riabilitazione richiesta ai sensi dell'art. 178 c.p. Infatti, secondo quest'ultima norma, la riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti; mentre, quando è intervenuta un'abolizione del reato, la legge dispone diversamente, giacchè ai sensi dell'art. 673 c.p.p. il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza di condanna, dichiarando che il fatto non è più previsto come reato ed adottando i provvedimenti conseguenti” (Cass. pen., Sez. III, 10/02/1995, n.411, Loi];

-         in relazione alle sentenze della Corte di Appello di Brescia del 17/1/1995 e della Corte di Appello di Milano del 5/3/1996 (ricomprese nel provvedimento di cumulo del 7/5/1998), manca del tutto ogni allegazione e prova circa l’estinzione delle pene pecuniarie con esse inflitte (pari complessivamente a lire 56.600.000): di guisa che la domanda è inammissibile pure in parte qua;

-         invero, “nell'ipotesi di applicazione di pena detentiva congiunta a quella pecuniaria, ai fini del calcolo del termine … previsto per la riabilitazione occorre avere riguardo non solo alla data di espiazione della pena detentiva, ma anche a quella di pagamento della pena pecuniaria, giacché anche quest'ultima contribuisce, allo stesso titolo, a costituire la pena principale del reato” (Cass. pen., Sez. I, 15/10/2004, n.47715, Condello, in Guida al Diritto, 2005, 14, 99);

-         rispetto alla pene pecuniarie de quibus, infine, non si sarebbe ancora prodotto neppure l’effetto estintivo conseguente all’indulto concesso con la l. 31 luglio 2006 n. 241, essendo quest’ultima entrata in vigore il 1° agosto 2006  (cfr. Cass. pen., Sez. I, 28/04/1993, Scibetta, in Cass. Pen., 1994, 2705: "Atteso il carattere meramente dichiarativo del provvedimento giurisdizionale di applicazione dell'indulto, deve ritenersi che il termine previsto dall'art. 179 c.p. per la concessione della riabilitazione decorra, in caso di pena condonata, non dalla data in cui il detto provvedimento è divenuto esecutivo, sibbene da quella di entrata in vigore del decreto di clemenza");

-         in relazione a tutte le altre sentenze, nella richiesta di riabilitazione non è stato dedotto nulla nè in ordine al risarcimento dei danni cagionati alle persone danneggiate dai relativi reati né in ordine al pagamento delle spese processuali né in ordine al pagamento delle spese di mantenimento in carcere: con conseguente violazione dell’art. 683, comma, 2, c.p.p. [“Nella richiesta (di riabilitazione) sono indicati gli elementi dai quali può desumersi la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 179 del codice penale. Il tribunale acquisisce la documentazione necessaria”];

-         la domanda riguardante tali sentenze, pertanto, va rigettata nel merito per difetto del requisito de quo, presupponendo l’esercizio dei relativi poteri istruttori officiosi il puntuale adempimento del predetto onere di allegazione della parte [cfr. Cass. pen., Sez. V, 14/11/2000, n. 4692 Sciuto, in Cass. Pen., 2002, 2815: “In tema di esecuzione non sussiste un onere probatorio a carico del soggetto che invochi un provvedimento giurisdizionale favorevole, ma solo un onere di allegazione, cioè un dovere di prospettare e di indicare al giudice i fatti sui quali la sua richiesta si basa, incombendo poi alla autorità giudiziaria il compito di procedere ai relativi accertamenti. (Fattispecie in tema di riabilitazione in cui il tribunale di sorveglianza, rilevando che la rinuncia della persona offesa al risarcimento del danno emergeva da una dichiarazione non autenticata - e quindi priva di valenza probatoria - discostandosi dal principio sopra enunciato, aveva respinto la istanza del condannato)”];

-         i fatti criminosi di cui alle sentenze della Corte di Appello di Brescia del 17/1/1995 e della Corte di Appello di Milano del 5/3/1996 [ricomprese nel provvedimento di cumulo del 7/5/1998 e rispetto alle quali la domanda di riabilitazione (come testè detto) risulta inammissibile per mancata decorrenza del termine ex art 179, comma 1, c.p.], del resto, renderebbero comunque non configurabile il requisito della buona condotta rispetto a tutte le precedenti pronunce, poiché codesti fatti (tentativo di furto commesso nel 1994 e detenzione illecita di sostanze stupefacenti) sono manifestazione della stessa capacità criminale estrinsecatasi nei delitti accertati con le precedenti sentenze (riguardanti furti tentati, furti consumati, resistenza a P.U., ricettazione ecc.);

P.Q.M.

dichiara la domanda  inammissibile nella parte relativa alla sentenza del Tribunale di Ferrara del 27/9/1974, alla sentenza del Tribunale di Como del 12/5/1975, alla sentenza del Tribunale di Milano del 29/12/1976, alla sentenza del Tribunale di Milano del 5/10/1977, alla sentenza del Tribunale di Milano del 13/11/1980, alla sentenza della Corte di Appello di Brescia del 17/1/1995 e alla sentenza della Corte di Appello di Milano del 5/3/1996; rigetta la domanda nella parte avente ad oggetto gli altri provvedimenti.                                  

Così deciso in Torino, 29 Gennaio 2008

Il Presidente estensore

Dr. Giuseppe Vignera