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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11578 - pubb. 01/07/2010.

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Appello di Bari, 30 Settembre 2014. .

Concordato preventivo - Deposito cauzionale - Natura perentoria del termine - Esclusione - Apertura d’ufficio del procedimento di revoca


Il termine per il deposito della cauzione di cui all’articolo 163 L.F. non può ritenersi perentorio in mancanza di esplicita previsione normativa; in secondo luogo, il mancato rispetto di detto termine non comporta l’immediata e automatica applicazione della sanzione della revoca del concordato, bensì l’apertura d’ufficio del procedimento di revoca, nell’ambito del quale, previa audizione del debitore, il giudice, tenendo conto dell’interesse della procedura e dei creditori, dovrà valutare caso per caso se il ritardato versamento della somma renda impossibile il rispetto di tutte le successive scadenze. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)