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Tribunale di Modena, 16 Dicembre 2014. .
Concordato preventivo – Finanziamenti prededucibili – Finanza interinale erogata successivamente all’ammissione alla procedura – Autorizzazione ex art. 167, comma 2, l. fall. – Inammissibilità
L'autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili in epoca successiva al decreto di ammissione e prima dell’omologazione del concordato preventivo può essere conseguita esclusivamente ai sensi dell'art. 182-quinquies, comma 1, l. fall., producendo l’apposita attestazione ivi richiesta, e non anche ai sensi dell’art. 167, comma 2, l. fall. a titolo di mutuo, in quanto quest’ultima norma deve ritenersi derogata dalla prima. (Pier Giorgio Cecchini) (riproduzione riservata)