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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12835 - pubb. 15/06/2015.

Contratto di sponsorizzazione: non rilevano le vicende personali e private del testimonial


Tribunale di Milano, 09 Febbraio 2015. Est. Gattari.

Contratti atipici di sponsorizzazione – Figura negoziale comunemente definita “contratto di testimonial” – Contratto concluso dallo sportivo (calciatore) in qualità di testimonial di un prodotto commerciale – Risoluzione per danno all’immagine – Interpretazione – Fatti legati alla vita professionale (es. squalifica per doping) – Sussiste – Fatti legati strettamente alla vita personale (es. partecipazione a festini cd. hard) – Esclusione


Per la particolarità del regolamento di interessi che deriva dal contratto di sponsorizzazione e per le caratteristiche del soggetto scelto come “testimonial”, l’impegno che assume lo sportivo a comportarsi per l’intera durata del contratto “con correttezza e lealtà e nel rispetto di elevati principi etici, senza causare alcun danno alla sua immagine e/o reputazione” deve ritenersi riferito principalmente al suo ambito professionale. E’ chiaro infatti che la scelta di un determinato soggetto come “testimonial” per la promozione di prodotti che non hanno alcuna attinenza con la sua attività deriva proprio dalla notorietà e dalla fama che quel soggetto ha conquistato presso il pubblico dei consumatori per le capacità dimostrate nello svolgimento dell’attività professionale che lo ha reso famoso ed ammirato. Ne deriva che, allorché la scelta del “testimonial” cade su uno sportivo, in particolare su di un calciatore, i comportamenti dell’atleta principalmente idonei a minare in modo rilevante la sua immagine pubblica sono quelli che riguardano la sua vita professionale o che comunque risultano in grado di compromettere quelle qualità personali per cui è noto al grande pubblico e che sono indubbiamente alla base della scelta imprenditoriale di farne un testimonial di prodotti a largo consumo. Taluni comportamenti dell’atleta ben possono quindi giustificare la risoluzione del contratto da parte dello sponsor – ad esempio una squalifica per doping o il tenere gravi condotte antisportive durante le gare o il venir meno senza giustificato motivo ai suoi impegni professionali ecc – in quanto costituiscono evidenti violazioni dell’obbligo di comportarsi in modo corretto e leale e il venir meno a taluni principi etici propri di qualunque disciplina sportiva (e sovente richiamati in contratti come quello in esame). Per l’effetto, il venir meno all’obbligo di non ledere la propria immagine non può ravvisarsi in scelte di carattere strettamente privato che nulla hanno a che vedere con la professionalità del “testimonial” o in comportamenti dello stesso che attengono alla sua sfera sessuale, alle sue idee politiche o al credo religioso ecc. In altri termini, l’aver concluso un contratto di sponsorizzazione non può comportare per il “testimonial” la rinuncia a scelte di vita che, pur essendo del tutto legittime, potrebbero provocare un offuscamento della propria immagine pubblica, come ad esempio nel caso di una relazione sentimentale non approvata dal pubblico oppure nel caso della rottura di una relazione coniugale o ancora nel caso di professione di idee “controcorrente” o di conversione ad un credo religioso “impopolare” in un certo contesto storico e sociale; tali comportamenti non possono certo considerarsi inadempimenti di obblighi nascenti dal contratto di sponsorizzazione, in quanto sono espressione del diritto di autodeterminazione del singolo e l’eventuale assunzione da parte del “testimonial”, al momento della conclusione del contratto dell’obbligazione di astenersi da condotte di tal genere sarebbe nulla e priva di effetti, perché in contrasto con i principi generali – sanciti anche nella Costituzione – in tema di diritti della personalità. In particolare, la decisione dello sportivo di trascorrere una notte con una o più prostitute o con transessuali attiene alla sua vita privata e al suo diritto di vivere come crede la sua sessualità, senza che ciò possa neppure astrattamente far configurare l’inadempimento di un obbligo (eventualmente nullo) contrattualmente assunto con lo sponsor. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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