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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13239 - pubb. 31/08/2015.

Incompletezza dell’atto introduttivo e conseguenze in termini di nullità dell’atto medesimo


Tribunale di Torre Annunziata, 12 Febbraio 2015. Est. Di Lorenzo.

Atto di citazione – Requisiti – Esposizione degli elementi di fatto e diritto – Modalità idonee a consentire alla controparte la conoscenza di causa petendi e petitum della pretesa attorea – Effetti – Nullità dell’atto introduttivo – Insussistenza

Condotta del danneggiato, caso fortuito e ripartizione dell’onere probatorio – Responsabilità del custode – Prova liberatoria – Comportamento del danneggiato – Caso fortuito – Conseguenze – Esclusione – Sussistenza


E’ da escludersi la sussistenza della nullità dell’atto introduttivo del giudizio – segnatamente sotto il profilo preso in considerazione dall’art. 164, 4° comma c.p.c. - nel caso in cui l’attore abbia, nel proprio atto introduttivo, delineato i fatti costitutivi della propria pretesa in modo sufficiente ad esplicitare l’azione che il medesimo ha inteso proporre, ed in particolare abbia specificato senza incertezze – se non marginali o comunque superabili attraverso l’esame del contenuto complessivo dell’atto introduttivo – petitum e causa petendi della formulata domanda. (Gianluca Cascella) (riproduzione riservata)

Il custode, per andare esente dalla responsabilità che l’art. 2051 c.c. prevede a suo carico, è tenuto a provare che l’evento e le relative conseguenze sono in nesso causale esclusivo con un fattore estraneo ed indipendente alla propria sfera di controllo, avente i caratteri del fortuito e come tale idoneo ad assorbire interamente il nesso causale poiché fornito di impulso causale autonomo rispetto al prodursi dell’evento: esso ben può essere rappresentato dalla condotta imprudente dello stesso danneggiato che, volontariamente e consapevolmente, si esponga ad un pericolo pur disponendo di una valida alternativa idonea a scongiurare l'eventualità di accadimenti dannosi, scelta che determina l'interruzione del nesso causale, poiché in simile ipotesi il legame eziologico tra evento e danni è rappresentato unicamente dalla consapevole decisione del danneggiato di affrontare un rischio ben conosciuto ed altrettanto facilmente evitabile. (Gianluca Cascella) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Prof. Avv. Gianluca Cascella


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