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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13303 - pubb. 01/07/2010.

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Tribunale di Udine, 24 Aprile 2012. .

Locazione finanziaria - Fallimento - Insinuazione al passivo del credito residuo in linea capitale prima della nuova collocazione del bene - Ammissibilità.


E' ammissibile, anche prima della nuova collocazione del bene, la domanda di insinuazione dell'intero credito vantato dal concedente alla data del fallimento, rappresentato dalla somma algebrica delle rate e degli interessi e delle spese scadute prima della dichiarazione di fallimento e delle rate rappresentanti il capitale residuo, oltre al prezzo di opzione, scadenti dopo la dichiarazione di fallimento, depurate tuttavia degli interessi e degli altri accessori non ancora maturati a tale data, con deduzione del valore di mercato del bene risultante dalla nuova collocazione. (Giulia Gabassi) (riproduzione riservata)