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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13578 - pubb. 28/10/2015.

Il creditore non può compensare con i debiti verso il fallito il credito da lui acquistato dopo la dichiarazione di fallimento


Tribunale di Monza, 12 Ottobre 2015. Est. Albanese.

Fallimento - Compensazione - Credito acquistato successivamente alla dichiarazione di fallimento - Esclusione


L'articolo 56 legge fall., il quale consente ai creditori di compensare con i loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento, non è applicabile all'ipotesi in cui il creditore abbia acquistato il credito verso il fallito in data successiva alla dichiarazione di fallimento.

Segnalazione dell'Avv. P. Carlo Cajani


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