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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14199 - pubb. 17/02/2016

Contraffazione del marchio mediante vendite online: competenza territoriale del giudice del luogo di realizzazione del sito e delle offerte di vendita

Tribunale Torino, 19 Gennaio 2016. Est. Ciccarelli.


Contraffazione marchio mediante vendite online - Competenza territoriale ex art. 120 comma 6° c.p.i. - Giudice del luogo che presenta un effettivo collegamento con la controversia

Contraffazione marchio mediante vendite online - Competenza territoriale ex art. 120 comma 6° c.p.i. - Competenza del giudice del luogo in cui è stato realizzato il sito e in cui avviene l’inserimento dei dati di vendita - Sussistenza



La regola di competenza speciale prevista dall’art. 120 c.p.i. (in deroga al principio della competenza dei giudici del domicilio del convenuto) trova il suo fondamento nell'esistenza di un collegamento particolarmente stretto tra una data controversia e il luogo individuato da tale regola.
Ora, il “luogo in cui i fatti sono stati commessi” – di cui al citato art. 120 c.p.i. – può essere individuato tanto in quello in cui è stata posta in essere la condotta, quanto in quello in cui si sono prodotti gli effetti pregiudizievoli della condotta stessa.
Quando ci si riferisce al luogo in cui si è verificato l’evento dannoso, questo luogo può coincidere con quello in cui il danneggiato ha la propria sede; o può essere individuato in uno specifico ambito territoriale di riferimento dei prodotti contraffatti. (Chiara Bosi) (riproduzione riservata)

Nel caso in cui l’attività di contraffazione sia posta in essere tramite un sito web, qualora l’illecito consista in caratteristiche per così dire strutturali del sito web, realizzato con grafica, colori e altri elementi che violano i diritti di privativa, il criterio di “prossimità alla controversia”, che giustifica l’applicazione della competenza speciale, non può che essere quello del luogo in cui, presuntivamente, è stata posta in essere l’attività di realizzazione del sito (cioè l’inserimento dati). Analogamente, quando l’illecito consista nella messa in vendita, tramite il sito, di prodotti contraffatti, le medesime ragioni inducono a individuare il luogo in cui “i fatti sono stati commessi” in quello in cui avviene l’inserimento sul sito delle offerte di vendita.
Per una corretta interpretazione dell’art. 120 c.p.i., secondo una duplice linea esegetica: in primo luogo, nel senso che tale norma deroga alle regole generali della competenza per consentire il radicamento della causa nel luogo ove essa abbia un effettivo legame; in secondo luogo, nel senso che la norma – al pari di tutte quelle in materia di competenza – deve essere interpretata con l’obiettivo di dare certezza e prevedibilità alla regola, deve escludersi che l’art. 120 c.p.i. possa essere interpretato nel senso di consentire l’instaurazione presso qualsiasi foro nazionale delle controversie relative ad atti di contraffazione posti in essere tramite siti internet. (Chiara Bosi) (riproduzione riservata)


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