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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14401 - pubb. 11/03/2016.

Figli nati fuori del matrimonio: inammissibile l'ordine al terzo di pagamento dell’assegno di mantenimento direttamente in favore dell’avente diritto


Tribunale di Mantova, 18 Febbraio 2016. Est. Costanza Comunale.

Filiazione – Figli nati fuori del matrimonio – Ordine al terzo da parte del Giudice di pagamento dell’assegno di mantenimento direttamente in favore dell’avente diritto – Inammissibilità – Applicabilità della disciplina stabilita in materia di divorzio


In considerazione del fatto che il legislatore, nel regolare la situazione giuridica dei figli nati al di fuori del matrimonio, ha inteso ispirarsi alla disciplina in materia di divorzio, la norma di cui all’ art. 3 co. 2 della legge 10-12-2012 n. 219 deve essere interpretata nel senso che l’avente diritto può agire in via stragiudiziale nei confronti del terzo, secondo quanto previsto dall’art. 8 della legge n. 898/1970, senza necessità di ricorre previamente al giudice, interpretazione questa che appare inoltre coerente con la perseguita finalità di deflazione del processo civile. (Mauro Bernardi) (riproduzione riservata)

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