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Cassazione civile, sez. III, 10 Ottobre 1970, n. 1923. Est. Minerbi.
Fallimento - Organi preposti al fallimento - Giudice delegato - Sostituzione del creditore istante da parte del curatore - Discrezionalità - Impugnazione del provvedimento - Impossibilità
La natura discrezionale dei poteri spettanti al giudice delegato in ordine alla sostituzione del creditore istante da parte del curatore fallimentare nella procedura esecutiva in genere e alla sospensione della vendita in specie, non permette di impugnare gli Atti di detta procedura, qualora lo stesso giudice non si sia avvalso dei menzionati poteri. (massima ufficiale)