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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15915 - pubb. 07/10/2016.

Condanna dell’amministratore di sostegno in solido alla rifusione delle spese processuali ai sensi dell’art. 94 c.p.c.


Tribunale di Verona, 14 Giugno 2016. Est. Vaccari.

Rifiuto senza giustificato motivo di una proposta conciliativa da parte dell’amministratore di sostegno – Violazione del dovere di lealtà e probità – Sussiste – Condanna del rappresentante alla rifusione delle spese sensi dell’ar.t 94 c.p.c. – Ammissibilità


Il rifiuto senza giustificato motivo, da parte dell’amministratore di sostegno, di una proposta conciliativa vantaggiosa per il suo assistito integra la violazione del dovere di lealtà e probità di cui all’art. 88 c.p.c e giustifica quindi la condanna del rappresentante, in solido con la parte da lui assistita che sia soccombente in giudizio alla rifusione delle spese processuali in favore della parte vittoriosa, ai sensi dell’art. 94 c.p.c. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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