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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16085 - pubb. 04/11/2016.

Vendite coattive: contenuto dell’ordinanza di vendita, della pubblicità e della stima


Cassazione civile, sez. III, 25 Ottobre 2016, n. 21480. Est. Tatangelo.

Vendite coattive - Espropriazione immobiliare - Contenuto dell’ordinanza di vendita e della pubblicità - Contenuto della relazione di stima - Oneri di terzi - Informazioni rilevanti nella determinazione del valore - Onere degli offerenti di esaminare la relazione di stima -  Fattispecie - Sentenza che condanna il debitore a demolire parte dell’immobile - Aliud pro alio - Pericolo di evizione parziale - Esclusione


Nella vendita coattiva posta in essere nell’ambito dell’espropriazione immobiliare, non tutte le circostanze rilevanti ai fini della precisa individuazione delle caratteristiche del bene offerto in vendita, così come l'esistenza di eventuali oneri o diritti di terzi inerenti allo stesso, e in generale le informazioni comunque rilevanti ai fini della determinazione del suo valore, devono essere dettagliatamente esposte nell'ordinanza di vendita e indicate nella relativa pubblicità, purché esse siano comunque ricavabili dall'esame della relazione di stima e del fascicolo processuale, che è onere (e diritto) degli interessati all'acquisto consultare prima di formulare le offerte. E’pertanto onere degli offerenti interessati all'acquisto esaminare, prima di formulare l’offerta, la relazione di stima e gli atti del processo, dai quali dovrebbe emergere chiaramente ogni circostanza rilevante ai fini della valutazione e della convenienza dell’acquisto.

La mancata indicazione nell’ordinanza di vendita e nella relativa pubblicità dell’esistenza di una sentenza che condanna il debitore a demolire parte dell’immobile subastato non comporta alcun vizio della vendita e non configura un’ipotesi di aliud pro alio né un pericolo di evizione parziale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Dott. Marco Sidoli


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