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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16089 - pubb. 08/11/2016.

Condanna del soccombente a favore del soggetto ammesso al Patrocinio a spese dello Stato


Tribunale di Bergamo, 21 Ottobre 2016. Est. Vitiello.

Esecuzione civile – Precetto – Mancato avvertimento art. 480, II comma cod. proc. civ. – Nullità – Non sussiste

Patrocinio a Spese dello Stato – Mancata indicazione della liquidazione delle spese a favore dello Stato ex art. 133 DPR 115/2002 – Errore di Diritto che necessita di impugnazione della sentenza


La prescrizione secondo cui il precetto deve contenere l’avvertimento che il debitore può, con l’ausilio di un OCC, o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore, non va rispettata a pena di nullità del precetto. Difatti a mente dall’art. 156 c.p.c., la nullità derivante dall’inosservanza di un atto processuale non può essere pronunciata se non quando sia comminata dalla legge, il che all’evidenza non è nel caso di specie. (Antonino Gugliotta) (riproduzione riservata)

L’erronea mancata applicazione, da parte del giudice estensore della sentenza integrante il titolo, dell’art. 133 T.U. Giustizia, integra un possibile motivo di appello della sentenza, o di istanza di correzione di errore materiale, ma non toglie che, sulla base del titolo, il creditore abbia diritto di agire in via esecutiva, né il Giudice dell’esecuzione potrebbe operare una sorta di interpretazione autentica del dispositivo che valga a sanare la mancata attivazione dell’opponente. (Antonino Gugliotta) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Antonino Gugliotta del Foro di Milano


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