Violazione di legge sopravvenuta e limite del giudicato
Cassazione Sez. Un. Civili, 27 Ottobre 2016, n. 21691. Est. Curzio.
Processo civile - Ricorso per cassazione - Violazione di norme di diritto - Disposizioni emanate dopo la pubblicazione della sentenza impugnata - Efficacia retroattiva - Ricorso per cassazione per violazione di legge sopravvenuta
Processo civile - Ricorso per cassazione - Violazione di legge sopravvenuta - Limite del giudicato
L'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. deve essere interpretato nel senso che la violazione di norme di diritto può concernere anche disposizioni emanate dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, qualora siano applicabili al rapporto dedotto in giudizio perché dotate di efficacia retroattiva. In tal caso è ammissibile il ricorso per cassazione per violazione di legge sopravvenuta". (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Il ricorso per violazione di legge sopravvenuta incontra il limite del giudicato. Se la sentenza si compone di più parti connesse tra loro in un rapporto per il quale l'accoglimento dell'impugnazione nei confronti della parte principale determinerebbe necessariamente anche la caducazione della parte dipendente, la proposizione dell'impugnazione nei confronti della parte principale impedisce il passaggio in giudicato anche della parte dipendente, pur in assenza di impugnazione specifica di quest'ultima. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)