Riproposizione della pretesa creditizia nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo
Tribunale di Torino, 07 Novembre 2016. Est. Di Capua.
Procedimento monitorio – Notificazione tardiva del decreto ingiuntivo – Opposizione al decreto – Riproposizione della domanda da parte del creditore opposto – Soggezione alla cognizione del giudice – Sussiste
L’inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per tardività della sua notificazione non impedisce, nel caso di costituzione dell’opposto creditore e di riproposizione della domanda da parte di quest’ultimo, la decisione da parte del giudice dell’opposizione in merito all’esistenza del diritto già fatto valere attraverso il ricorso per ingiunzione; in altre parole, la notificazione tardiva del decreto ingiuntivo comporta l’inefficacia del provvedimento ma non tocca la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale; ne deriva che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale), la quale eccepisca quell’inefficacia, il giudice adito ha il potere-dovere anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)