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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16752 - pubb. 21/02/2017.

Irrilevanza del patrimonio attivo ma illiquido ai fini della verifica dello stato di insolvenza


Appello di Brescia, 05 Ottobre 2016. Pres., est. Antonietta Miglio.

Fallimento – Accertamento dello stato di insolvenza – Rilevanza dell’attivo patrimoniale – Esclusione – Rilevanza della liquidità – Sussiste

Fallimento – Di società – Reclamo contro la sentenza dichiarativa del fallimento – Rigetto – Condanna alle spese del legale rappresentante – Gravi motivi ex art.94 c.p.c. – Sussistenza


La valutazione del giudice ai fini dell’applicazione dell’art.5 L.F. non deve essere diretta ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l’eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, ma deve essere volta a verificare se il debitore disponga di credito e di risorse, e quindi della liquidità necessaria per soddisfare le obbligazioni contratte nell’esercizio dell’impresa.
Le proprietà immobiliari, nell’ambito di un’azienda non in liquidazione, non valgono a modificare il giudizio sull’insolvenza in quanto non costituiscono liquidità pronta e immediata. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Ricorrono i gravi motivi di cui all’art.94 c.p.c. per ritenere fondata la richiesta di condanna del legale rappresentante della società fallita al pagamento dalle spese del procedimento di reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento, poiché, qualora si gravasse delle spese la società esse sarebbero sopportate dalla massa dei creditori, nonostante la procedura fallimentare sia posta a tutela della stessa. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Eugenio Bresciani


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