Autorizzazione del creditore ad accedere direttamente alle banche dati
Tribunale di Pistoia, 13 Febbraio 2017. Est. Fontani.
Esecuzioni mobiliari – Autorizzazione alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare ex articolo 492-bis c.p.c. – Articolo 155-quater disp. Att. C.p.c. – Emanazione dei decreti attuativi da parte del Ministero della Giustizia – Necessità – Insussistenza – Richiesta del Ministero alle pubbliche amministrazioni che gestiscono le banche dati – Convenzione – Necessità
Esecuzioni mobiliari – Mancato funzionamento delle strutture tecnologiche degli ufficiali giudiziari per l’accesso alle banche dati – Autorizzazione alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare ex articolo 492-bis c.p.c. – Autorizzazione del creditore procedente ad accedere direttamente alle informazioni contenute nelle banche dati – Possibilità
L’articolo 155-quater disp. Att. C.p.c., a seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 14 d.l. n. 83/2015, convertito in Legge n. 132/2015, non prevede più che l’accesso alle banche dati sia subordinato alla emanazione di decreti attuativi da parte del Ministero della Giustizia ma, piuttosto, a una richiesta del ministero alle pubbliche amministrazioni che gestiscono le banche dati. L’articolo prevede, altresì, che, fino all’adozione degli standard di comunicazione e delle regole tecniche specifiche da parte dell’Agenzia per l’Italia digitale, l’accesso degli ufficiali giudiziari è consentito previa stipulazione di una convenzione finalizzata alla fruibilità informativa dei dati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Il Ministero della Giustizia pubblica sul portale dei servizi telematici l’elenco delle banche dati per le quali è possibile l’accesso da parte dell’ufficiale giudiziario. (Eleonora Magnanini) (Tiziana Bellarosa) (riproduzione riservata)
L’articolo 155-quinques disp. Att. C.p.c. stabilisce espressamente che, nell’ipotesi in cui le strutture tecnologiche necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all'articolo 492-bis del codice di procedura civile e a quelle individuate con il decreto di cui all'articolo 155-quater, primo comma, non siano funzionanti, il creditore, previa autorizzazione a norma dell'articolo 492-bis, primo comma, del codice di rito, possa ottenere direttamente dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall'articolo 155-quater delle disp. Att. C.p.c. le informazioni nelle stesse contenute. In altre parole, l’articolo stabilisce che il creditore possa essere autorizzato all’accesso diretto fino alla pubblicazione delle banche dati sui portali dei servizi telematici, allo scopo di ricercare i beni del debitore da sottoporre a pignoramento. (Eleonora Magnanini) (Tiziana Bellarosa) (riproduzione riservata)
Segnalazione degli Avv.ti Eleonora Magnanini e Tiziana Bellarosa
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