Proposizione di due diversi giudizi, uno monitorio ed uno ordinario con frazionamento del credito
Cassazione civile, sez. II, 07 Novembre 2016, n. 22574. Est. Lombardo.
Contratti - Effetti del contratto - Esecuzione di buona fede - Credito nascente da un unico rapporto obbligatorio - Proposizione di due diversi giudizi, uno monitorio ed uno ordinario, per riscuotere l'unico credito - Frazionamento giudiziale contrario alla buona fede - Esclusione - Fondamento
L'attore che, a tutela di un credito nascente da un unico rapporto obbligatorio (nella specie per il pagamento di compensi professionali), agisce, dapprima, con ricorso monitorio, per la somma già documentalmente provata, e, poi, in via ordinaria, per il residuo, non viola il divieto di frazionamento di quel credito in plurime domande giudiziali, e non incorre, pertanto, in abuso del processo, - quale sviamento dell'atto processuale dal suo scopo tipico, in favore di uno diverso ed estraneo al primo - stante il diritto del creditore a ricorrere ad una tutela accelerata, mediante decreto ingiuntivo, per la parte di credito assistita dai requisiti per la relativa emanazione. (massima ufficiale)