Notifica dell’appello al difensore domiciliatario volontariamente cancellatosi dall’albo
Cassazione civile, 18 Febbraio 2017. .
Processo civile – Notificazioni – Appello – Consegna al difensore domiciliatario volontariamente cancellatosi dall’albo – Nullità
La notifica dell’atto di appello eseguita mediante sua consegna al difensore domiciliatario volontariamente cancellatosi dall’albo, prima della notifica medesima ma dopo il deposito della sentenza, è nulla perchè indirizzata ad un soggetto non più abilitato a riceverla, in quanto ormai privo dello “ius postulandi”, tanto nel lato attivo che in quello passivo, e che tale nullità - ove non sanata, retroattivamente, dalla costituzione spontanea dell’appellato o mediante il meccanismo di cui all’art. 291, comma 1, c.p.c., - determina, altresì, la nullità del procedimento e della sentenza di appello, ma non anche il passaggio in giudicato della decisione di primo grado, dovendo farsi rientrare la cancellazione volontaria suddetta tra le cause di interruzione del processo, sicchè il termine di impugnazione non riprende a decorrere fino al relativo venir meno o fino alla sostituzione del menzionato difensore. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)