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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17299 - pubb. 24/05/2017.

Contratto preliminare pendente ed onere delle parti in relazione allo scioglimento o alla esecuzione


Cassazione civile, sez. I, 04 Maggio 2017, n. 10811. Est. Bernabai.

Fallimento – Rapporti pendenti – Esercizio da parte del curatore della facoltà di scioglimento del contratto preliminare di vendita – Autorizzazione del giudice delegato – Esclusione – Onere del promittente venditore di dichiarare formalmente la volontà di eseguire il contratto mediante invito – Diffida


In tema di rapporti pendenti al momento della dichiarazione di fallimento, l'esercizio da parte del curatore della facoltà di scioglimento del contratto preliminare di vendita, ai sensi dell'art. 72, commi 1 e 2, legge fall., nel testo anteriore alle modifiche in introdotte dal D.Lgs. n. 5 del 2006, non richiede l'autorizzazione del giudice delegato, trattandosi di prerogativa discrezionale, rimessa all'autonomia dell'organo della procedura (Cass., sez. I, 16 giugno 2016 n.12.462). Solo la contraria facoltà di subentrare nel contratto deve essere autorizzata dal giudice delegato, come emerge testualmente dal secondo comma della norma citata: interpretazione, confortata dalla ratio del maggior impegno economico - e quindi, dei più onerosi riflessi patrimoniali sulla massa - che il subingresso presenta, rispetto alla contraria scelta recessiva.

Incombe, invece, sul promittente venditore l'onere di dichiarare formalmente la volontà di eseguire il contratto mediante invito-diffida a presentarsi dinanzi al notaio, eventualmente richiedendo, all'esito negativo, l'esecuzione in forma specifica del contratto. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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