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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17469 - pubb. 14/06/2017.

Conseguenze della mancanza di frequentazione del corso per amministratori di condominio


Tribunale di Padova, 24 Marzo 2017. Est. Graziella Colussi.

Condominio – Amministratore – Obbligo di aggiornamento – Omissione – Conseguenze


La mancanza di frequentazione del corso per amministratori di condominio di cui al decreto ministeriale n. 140 del 2014, entrato in vigore il 9 ottobre 2014, rende illegittima la nomina di amministratore di condominio nel senso che l’amministratore non potrà assumere incarichi per l’anno successivo a quello di regolare frequentazione dell’obbligo di aggiornamento che decorre dal 9 ottobre di ogni anno. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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