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Cassazione civile, sez. I, 02 Aprile 1985, n. 2252. Est. Sensale.
Fallimento - Liquidazione dell'attivo - Decreti del giudice delegato - Carattere ordinatorio - Provvedimenti del tribunale resi in sede di reclamo - Carattere decisorio - Configurabilità - Condizioni - Ricorso per cassazione ex art. 11 cost. - Ammissibilità
Mentre i decreti del giudice delegato al fallimento in tema di operazioni di liquidazione dell'attivo, ivi incluso quello che dispone la vendita di un bene, hanno carattere ordinatorio, i provvedimenti resi dal tribunale fallimentare, su reclamo avverso detti decreti, per risolvere contestazioni insorte sulla legittimità di tali operazioni in correlazione a posizioni di diritto soggettivo (nella specie, quella del creditore titolare di garanzia ipotecaria che denunciava la mancata notificazione del decreto di vendita), assumono carattere decisorio, oltre che definitivo, e sono pertanto impugnabili con ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione. (massima ufficiale)