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Cassazione civile, sez. III, 11 Maggio 1983, n. 3265. Est. Lo Surdo.
Fallimento - Liquidazione dell'attivo - Vendita di immobili - Potere del giudice delegato di sospendere la vendita in caso di notevole inferiorità del prezzo offerto rispetto a quello giusto - Provvedimento relativo - Discrezionalità - Obbligo di adeguata motivazione - Sussistenza
L'art. 108, terzo comma, della legge fallimentare, il quale, in tema di disciplina delle modalità della vendita degli immobili, autorizzi il giudice delegato alla sospensione della medesima quando ritenga che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto, prevede una facoltà che ha natura discrezionale ma non è esercitabile ad libitum dal giudice, il quale (come il tribunale in Sede di decisione del reclamo avverso il provvedimento del G.d.) è, in ogni caso, tenuto a motivare adeguatamente, e con esatto e coerente criterio, il suo convincimento al riguardo. (massima ufficiale)